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Giovanni Piras

lunedì 15 marzo 2010

L’ovvietà e la politica: “ragionevolezze”.






Tempo fa si parlava molto del cosiddetto “principio una chiesa – una moschea”. Il “principio” stabilirebbe una linea d’azione per lo Stato Italiano in tema di autorizzazioni alla costruzione di moschee: lo Stato Italiano concede il permesso per l’edificazione di una moschea se lo Stato di provenienza dei fedeli musulmani accede a far costruire una chiesa. Finalità ultima del “principio” sarebbe educare i paesi e fedeli musulmani al rispetto dei diritti umani, soprattutto la libertà di culto. [1]

Suona ragionevole, ma porta con sé una serie di problemi pratici e questioni di diritto e principio:

- I fedeli musulmani si riuniscono in base alla loro fede, non nazionalità. Se un paio di piccoli paesi concedono il permesso di costruire chiese, lo Stato Italiano concede il permesso per la moschea, o si utilizzerà un qualche sistema basato sulla percentuale delle nazionalità o vale solo se a concedere il permesso sono grandi paesi come Iran, Sudan, Pakistan?

- Chi chiede il permesso per la costruzione della chiesa? Le eventuali comunità cattoliche negli stati a maggioranza musulmana (o veri e propri stati confessionali), lo Stato Italiano o sono i musulmani residenti nel nostro paese a dover sottoporre la questione ai loro Stati?

- In tutti e tre i casi, con quanti Stati l’Italia può permettersi di avere relazioni tese?

- Lo Stato Italiano rispetta la libertà di culto e non è uno stato confessionale, non ha una religione di stato, non è quindi suo compito fare pressioni per la costruzione di nessun tipo di edificio di culto, di nessun credo religioso, in nessun luogo.

- Se davvero si persegue il fine di educare al rispetto della libertà religiosa e rispetto dei diritti umani, come lo si può fare usando i fedeli musulmani in Italia come “ostaggi” delle eventuali dispute in materia fra lo Stato Italiano e i loro Stati di provenienza?

Tutto ciò è detto al netto di considerazioni sulla generale diffidenza riguardo all’Islam, questioni d’integrazione, terrorismo, ed eventualmente di tutela delle identità locali: il principio porta molti problemi e non si occupa di questi temi, che sono quelli che davvero contano.

Dare o no la concessione per la costruzione di un edificio di culto, cattolico, protestante, musulmano, indù, taoista, ecc., è una questione interna allo Stato Italiano, che da solo dovrebbe trovare criteri ragionevoli,che bilancino le varie istanze, per stabilire la possibilità o meno di dare l’autorizzazione.


[1] L’articolo non si occupa di questioni tecniche, non esprime nessun giudizio di valore nei confronti di nessun credo religioso, né si occupa del valore pubblico delle religioni, dei loro contenuti e manifestazioni.

2 commenti:

  1. Sono pienamente d'accordo con quanto espresso da Alessandra. L'applicabilità di questo principio, per tutti i motivi già elencati, è assolutamente difficile e, a mio avviso, assurdo.
    Oltretutto, se non ricordo male, nel nostro Paese, la Costituzione garantisce la libertà di culto dei cittadini.
    L'art.19 Cost. per esempio dice che "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata[...]", ma se mancano i luoghi di culto, i cittadini (e non) come possono beneficiare appieno di questo diritto?!
    E ancora, l'art. 19 Cost. dichiara che "Il carattere ecclesiastico e il fine religioso o di culto,d'una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative [...]".
    E allora che senso ha un principio come "una chiesa-una moschea"?!

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  2. Ciao Giovanna,
    grazie di aver citato la Costituzione, cosí é piú completo.

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